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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“SOCIETA’ ITALIANA LABORATORI PEDOLOGICI E AGROCillMICI”
( S.I.L.P .A.)
ARTICOLO l
Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione Scientifica denominata “Società Italiana Laboratori Pedologici e
Agrochimici” (S.I.L.P.A.) con sede a Ravenna presso ARPA Sezione Provinciale Via Alberoni,
17.
L’associazione non ha scopi di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Gli scopi dell’associazione sono:
ARTICOL02
Scopi sociali
a) promuovere e diffondere in Italia le conoscenze relative al settore agrochimico e pedologico;
b) facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze e promuovere la discussione sugli argomenti
inerenti la ricerca e l’organizzazione di servizi nel settore agrochimico e pedologico;
c) rendere confrontabili i dati ottenuti nelle diverse realtà territoriali , attraverso la
standardizzazione delle metodiche e/o lo studio delle relative correlazioni;
d) costituire una banca dati su scala nazionale, relativa alle caratteristiche chimico-agrarie e
pedologiche dei terreni;
e) eseguire programmi comuni di ricerca e sperimentazione al fine di ottimizzare le conoscenze
acquisite da ciascun associato e razionalizzare la spesa;
f) organizzare riunioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale;
g) stabilire rapporti di collaborazione con altre società scientifiche nazionali;
h) collaborare con le società scientifiche di altre Nazioni e con gli organismi internazionali che
svolgono attività nel settore agrochimico e podologico o di altri settori affini;
i) collaborare con gli enti locali e con gli organismi statali nazionali per l’elaborazione delle
politiche di settore;
Per raggiungere questi scopi l’Associazione si avvarrà di tutti quei mezzi che gli organi sociali
riterranno opportuni.
ARTICOLO 3
!Soci
Alla Associazione possono aderire tutti quanti lo desiderano a condizione che accettino e
condividono gli scopi del presente statuto.
Sono soci le persone, associazioni, organizzazioni o enti la cui domanda di ammissione sia accettata
dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa la quale verrà
annualmente stabilita dall’assemblea.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno,
saranno considerati soci per l’anno successivo.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita dei propri
associati; in caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
I soci hanno diritto:
ARTICOL04
Obblighi dei soci
l) ad essere informati di tutte quelle attività ed iniziative svolte dall’associazione;
2) di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
3) a recedere in qualsiasi momento dell’appartenenza dell’associazione stessa;
4) ad accedere alle cariche associative;
5) a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’associazione ed a
frequentare i locali dell’associazione stessa.
I soci hanno il dovere:
l) di rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate;
2) di versare le quote sociali nell’ammontare stabilito;
3) garantire le prestazioni concordate.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di
proprietà dell’associazione;
I soci recessi o esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa versata.
Le quote sono intrasmissibili anche in caso di morte e non rivalutabili.
ARTICOLO 5
Criteri di ammissione dei soci
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
dell’interessato o sottoscrizione di apposito modello predisposto.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono
essere motivate.
La qualità si socio si perde per:
l) recesso
2) morosità
3) indegnità accertata dal Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 120 giorni dal
loro ricevimento. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicare le
motivazioni di diniego.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere
le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata consentendo facoltà di replica.
ARTICOL06
Organi del! ‘Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea Generale;
il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
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Ai componenti dei suddetti organi non è dovuto alcun compenso per l’attività prestata.
ARTICOLO 7
Assemblea degli aderenti
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano
dell’Associazione stessa;
Essa è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria almeno una volta all’anno ed ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno l Il O degli
aderenti.
La convocazione può essere fatta mediante lettera raccomandata, mediante convocazione
consegnata a brevi mani o anche per il tramite di ausili telematici almeno otto giorni prima,
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda
convocazione, nonché e i punti all’ordine del giorno .
La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
Esso delibera
sulla relazione annuale del Presidente dell’associazione;
sul bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
sulla elezione del Presidente dell’associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;
sull’ammontare della quota associativa;
nominare i nuovi soci onorari proposti del Consiglio Direttivo;
deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera:
sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente o rappresenta almeno la metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti,
fatta eccezione per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
aderenti e la deliberazione riguardante le modifiche statutarie che dovrà essere adottata con la
presenza del 2/3 degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in
calce alla convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente
all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
ARTICOLO 8
il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea Generale, il Consiglio
Direttivo è eletto ogni cinque anni ed ogni membro uscente è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente dopo l’elezione ed elegge tra i propri membri il
Presidente ed il Segretario-Tesoriere.
Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno quindici giorni di
preavviso dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta al Presidente
di almeno due membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno la metà dei suoi membri
(quindi tre membri su cinque).
Il voto del Presidente non vale doppio.
Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Il membro del Direttivo che non partecipa senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle
riunioni del Consiglio stesso si intende decaduto automaticamente dalla carica.
In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro
motivo) subentra come membro il socio che nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior
numero dei voti tra i non eletti.
ARTICOLO 9
Compiti del Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l’Associazione ed in particolare:
a) sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al
conseguimento dei fini dell’Associazione;
b) amministra i beni dell’Associazione ed autorizza le spese;
c) promuove ed organizza le riunioni scientifiche;
d) propone il nominativo presso tutti gli Organismi nazionali ed esteri presso i quali prevista la
presenza di un rappresentante dell’Associazione;
e) redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione ed il bilancio;
f) propone all’Assemblea il programma scientifico ed economico di attività dell’Associazione per
l’anno successivo;
g) accoglie le nuove adesioni;
h) propone all’Assemblea la nomina dei soci onorari indicandone le motivazioni;
i) propone all’Assemblea l’importo della quota annuale di associazione;
l) delibera sulla decadenza del socio per dimissioni o per morosità.
ARTICOLO 10
ll Presidente
n Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e decade ad ogni rinnovo (5anni) del
Consiglio e può essere immediatamente rieletto. Il Presidente rappresenta l’Associazione, dispone
della firma dell’Associazione, convoca almeno due volte all’anno il Consiglio Direttivo e lo
presiede; presiede l’Assemblea Generale; promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea
Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e
salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti.
n Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.
ARTICOLO 11
n Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ad ogni rinnovo (5anni)
del Consiglio e può essere rieletto.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione,
provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua
approvazione nella seduta successiva, provvede a redigere i verbali dell’Assemblea Generale, tiene
la corrispondenza ordinaria con i soci.
Il Segretario-Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’Archivio dei documenti
contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci , provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il
bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo
annuale e lo sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.
ARTICOLO 12
n Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i soci dall’Assemblea
generale; i membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
n Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi dell’Associazione,
esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Segretario-Tesoriere e sul rendiconto
fmanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
Finanziamento del/ ‘attività
L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:
con le quote pagate dai soci;
con i contributi dei soci sostenitori;
con le rendite del patrimonio;
con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato ali’ attività;
con i contributi di Enti, Organizzazioni, Aziende, sia pubblici che privati.
Il Fondo Patrimoniale è costituito da:
i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i
soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
ARTICOLO 14
Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da 1/10 (un decimo) dei soci. Le
proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun socio assieme alla
convocazione dell’Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum. Le modifiche
devono essere approvate dali’ Assemblea Generale sei soci oppure per referendum con almeno 2/3
(due terzi) di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei soci aventi diritto al voto.
Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle persone o delle
risposte, il Consiglio Direttivo indice – entro trenta giorni -un’altra Assemblea Straordinaria di
seconda convocazione la quale può deliberare sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei
presenti.
ARTICOLO 15
Regolamento di attuazione
Un regolamento per l’attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato dal Consiglio
Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Il Regolamento può
essere modificato dali’ Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di 111 O (un
decimo) dei soci.
ARTICOLO 16
Scioglimento del/ ‘Associazione
L’Associazione può essere sciolta dali’ assemblea Generale con voto favorevole dei % dei soci.
A seguito dello scioglimento dell’associazione l’assemblea nomina un liquidatore ed il patrimonio
residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 4 comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662
salvo diversa destinazione imposta dalla Legge va devoluto ad analoga associazione con gli stessi
fini.
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IL DIRETTORE , / –
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI LABORATORI
PUBBLICI DI AGROCHIMICA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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Oggi 31 Gennaio 2017 alle ore 16.00 , presso la sede Segreteria Arpa in Via Alberoni, 17, si è
riunita l’assemblea straordinaria dei soci dell’associazione SILPA per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
l) Modifiche statutarie;
Sono presenti n. 9 laboratori su un totale di l O laboratori iscritti. Viene chiamato a fungere da
Presidente dell’assemblea il Presidente Dott. Giancarlo Bourlot e da Segretario la Sig.ra Ivonne
Malavolti
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza del numero legale dei
soci dichiara aperta la riunione.
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la possibilità di modificare lo
statuto in vista dell’emanazione delle nuove normative regionali in tema di volontariato dello
statuto dell’associazione come da bozza di cui si dà lettura illustrando le motivazioni delle
modifiche suggerite.
Al secondo punto: Modifica dell’Acronimo, premesso che l’art. 3 dello statuto vigente ammette a
socio qualunque persona, associazione o ente, pubblico/privato che faccia richiesta, condividendo
gli scopi dell’associazione; premesso che pur essendo originariamente l’associazione composta
esclusivamente da Enti Pubblici, le adesioni di persone fisiche o enti privati sono in progressivo
aumento, onde evitare equivoci o in fraintendimenti si ribadisce che l’Ente è Associazione di diritto
privato la lettera P dell’acronimo è da intendersi pedologici.
Al terzo punto : durata in carica del consiglio da 3 a 5 anni
Al quarto punto : eliminazione del collegio probiviri
Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, con voti favorevoli 9 , voti
contrari O, astenuti O , di modificare i seguenti articoli dello statuto come risulta dal testo dello
statuto aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.
Esauriti tutti i punti ali’ ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa
lettura ed approvazione all’unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa l’assemblea.
Il Segretario
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DEl lABORATORI PUBBLICI 01 AGROCHIMICA
Via Aberoni, 17- 48100 RAVENNA
cod. , ~ 4 o 1 e 2 , o 2 1 3
Il Presidente
f.to Giancarlo Bourlot
.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“SOCIETA’ ITALIANA LABORATORI PEDOLOGICI E AGROCHIMICI”
( S.I.L.P .A.)
ARTICOLO l
Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione Scientifica denominata “Società Italiana Laboratori Pedologici e
Agrochimici” (S.I.L.P.A.) con sede a Ravenna presso ARPA Sezione Provinciale Via Alberoni, 17
L’associazione non ha scopi di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 2
Scopi sociali
Gli scopi dell’associazione sono:
a) promuovere e diffondere in Italia le conoscenze relative al settore agrochimico e pedologico;
b) facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze e promuovere la discussione sugli argomenti
inerenti la ricerca e l’organizzazione di servizi nel settore agrochimico e pedologico;
c) rendere confrontabili i dati ottenuti nelle diverse realtà territoriali , attraverso la
standardizzazione delle metodiche e/o lo studio delle relative correlazioni;
d) costituire una banca dati su scala nazionale, relativa alle caratteristiche chimico-agrarie e
pedologiche dei terreni;
e) eseguire programmi comuni di ricerca e sperimentazione al fine di ottimizzare le conoscenze
acquisite da ciascun associato e razionalizzare la spesa;
f) organizzare riunioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale;
g) stabilire rapporti di collaborazione con altre società scientifiche nazionali;
h) collaborare con le società scientifiche di altre Nazioni e con gli organismi internazionali che
svolgono attività nel settore agrochimico e podologico o di altri settori affini;
i) collaborare con gli enti locali e con gli organismi statali nazionali per l’elaborazione delle
politiche di settore;
Per raggiungere questi scopi l’Associazione si avvarrà di tutti quei mezzi che gli organi sociali
riterranno opportuni.
ARTICOLO 3
I Soci
Alla Associazione possono aderire tutti quanti lo desiderano a condizione che accettino e
condividono gli scopi del presente statuto.
Sono soci le persone, associazioni, organizzazioni o enti la cui domanda di ammissione sia accettata
dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa la quale verrà
annualmente stabilita dall’assemblea.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno,
saranno considerati soci per l’anno successivo.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita dei propri
associati; in caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
ARTICOLO 4
Obblighi dei soci
I soci hanno diritto:
l) ad essere informati di tutte quelle attività ed iniziative svolte dall’associazione;
2) di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
3) a recedere in qualsiasi momento dell’appartenenza dell’associazione stessa;
4) ad accedere alle cariche associative;
5) a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’associazione ed a
frequentare i locali dell’associazione stessa.
I soci hanno il dovere:
l) di rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate;
2) di versare le quote sociali nell’ammontare stabilito;
3) garantire le prestazioni concordate.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di
proprietà dell’associazione;
I soci recessi o esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa versata.
Le quote sono intrasmissibili anche in caso di morte e non rivalutabili.
ARTICOLO 5
Criteri di ammissione dei soci
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
dell’interessato o sottoscrizione di apposito modello predisposto.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono
essere motivate.
La qualità si socio si perde per:
l) recesso
2) morosità
3) indegnità accertata dal Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 120 giorni dal
loro ricevimento. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicare le
motivazioni di diniego.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere
le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata consentendo facoltà di replica.
ARTICOLO 6
Organi dell ‘Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea Generale;
il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Ai componenti dei suddetti organi non è dovuto alcun compenso per l’attività prestata.
ARTICOLO 7
Assemblea degli aderenti
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano
dell’Associazione stessa;
Essa è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria almeno una volta all’anno ed ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 1/10 degli
aderenti.
La convocazione può essere fatta mediante lettera raccomandata, mediante convocazione
consegnata a brevi mani o anche per il tramite di ausili telematici almeno otto giorni prima,
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda
convocazione, nonché e i punti all’ordine del giorno .
La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
Esso delibera
-sulla relazione annuale del Presidente dell’associazione;
-sul bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
-sulla elezione del Presidente dell’associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;
-sull’ammontare della quota associativa;
-nominare i nuovi soci onorari proposti del Consiglio Direttivo;
-deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera:
-sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
-sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente o rappresenta almeno la metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti,
fatta eccezione per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
aderenti e la deliberazione riguardante le modifiche statutarie che dovrà essere adottata con la
presenza del 2/3 degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in
calce alla convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente
all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
ARTICOLO 8
il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea Generale, il Consiglio
Direttivo è eletto ogni cinque anni ed ogni membro uscente è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente dopo l’elezione ed elegge tra i propri membri il
Presidente ed il Segretario-Tesoriere.
Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno quindici giorni di
preavviso dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta al Presidente
di almeno due membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno la metà dei suoi membri
(quindi tre membri su cinque).
Il voto del Presidente non vale doppio.
Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Il membro del Direttivo che non partecipa senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle
riunioni del Consiglio stesso si intende decaduto automaticamente dalla carica.
In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro
motivo) subentra come membro il socio che nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior
numero dei voti tra i non eletti.
ARTICOLO 9
Compiti del Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l’Associazione ed in particolare:
a) sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al
conseguimento dei fini dell’Associazione;
b) amministra i beni dell’Associazione ed autorizza le spese;
c) promuove ed organizza le riunioni scientifiche;
d) propone il nominativo presso tutti gli Organismi nazionali ed esteri presso i quali prevista la
presenza di un rappresentante dell’Associazione;
e) redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione ed il bilancio;
f) propone all’Assemblea il programma scientifico ed economico di attività dell’Associazione per
l’anno successivo;
g) accoglie le nuove adesioni;
h) propone all’Assemblea la nomina dei soci onorari indicandone le motivazioni;
i) propone all’Assemblea l’importo della quota annuale di associazione;
l) delibera sulla decadenza del socio per dimissioni o per morosità.
ARTICOLO 10
ll Presidente
Il  Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e decade ad ogni rinnovo (5anni) del
Consiglio e può essere immediatamente rieletto. Il Presidente rappresenta l’Associazione, dispone
della firma dell’Associazione, convoca almeno due volte all’anno il Consiglio Direttivo e lo
presiede; presiede l’Assemblea Generale; promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea
Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e
salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti.
Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.
ARTICOLO 11
Il Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ad ogni rinnovo (5anni)
del Consiglio e può essere rieletto.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione,
provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua
approvazione nella seduta successiva, provvede a redigere i verbali dell’Assemblea Generale, tiene
la corrispondenza ordinaria con i soci.
Il Segretario-Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’Archivio dei documenti
contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci , provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il
bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo
annuale e lo sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.
ARTICOLO 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i soci dall’Assemblea
generale; i membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
n Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi dell’Associazione,
esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Segretario-Tesoriere e sul rendiconto
fmanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
Finanziamento dell ‘attività
L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:
– con le quote pagate dai soci;
– con i contributi dei soci sostenitori;
– con le rendite del patrimonio;
– con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato ali’ attività;
– con i contributi di Enti, Organizzazioni, Aziende, sia pubblici che privati.
Il Fondo Patrimoniale è costituito da:
– i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
– eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i
soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
ARTICOLO 14
Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da 1/10 (un decimo) dei soci. Le
proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun socio assieme alla
convocazione dell’Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum. Le modifiche
devono essere approvate dali’ Assemblea Generale sei soci oppure per referendum con almeno 2/3
(due terzi) di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei soci aventi diritto al voto.
Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle persone o delle
risposte, il Consiglio Direttivo indice – entro trenta giorni -un’altra Assemblea Straordinaria di
seconda convocazione la quale può deliberare sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei
presenti.
ARTICOLO 15
Regolamento di attuazione
Un regolamento per l’attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato dal Consiglio
Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Il Regolamento può
essere modificato dali’ Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un
decimo) dei soci.
ARTICOLO 16
Scioglimento dell ‘Associazione
L’Associazione può essere sciolta dall’ assemblea Generale con voto favorevole dei % dei soci.
A seguito dello scioglimento dell’associazione l’assemblea nomina un liquidatore ed il patrimonio
residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 4 comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662
salvo diversa destinazione imposta dalla Legge va devoluto ad analoga associazione con gli stessi
fini.
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Organi dell’associazione : Assemblea Generale – consiglio direttivo – revisore dei conti